Lo Statuto dell'associazione

TITOLO I

 

Art.1 - È costituita l’Associazione Culturale denominata KOKORO con sede a Scafati alla Traversa Morlicchio n. 3 avente per scopo lo studio, la pratica, lo svolgimento, la promozione e la diffusione delle attività finalizzate alla

CRESCITA E SVILUPPO ARMONICO DELL’UOMO.

Può promuovere, inoltre, iniziative di carattere sportivo, salutistico, formativo, assistenziale, artistico, culturale; in ambito sociale, scolastico, privato.

 

Art.2 - L’Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

L’anno sociale si intende compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre.

L’Associazione potrà istituire sedi secondarie ed altre dipendenze, in relazione alle necessità dell’Associazione, ma sempre in riferimento alle finalità istituzionali di cui al precedente Art.1.

 

Art.3 - L’Associazione ha la durata illimitata dalla data dell’atto costitutivo.

 

Art.4 - I colori dell’Associazione sono il verde, il blu ed il bianco.

 

 

TITOLO II

Art.5 - I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

a) Soci Fondatori: fanno parte di tale categoria i soci che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione;

b) Soci Aderenti: fanno parte di tale categoria tutte le persone le cui domande sono state accettate dal Consiglio Direttivo;

c) Soci Benemeriti e Sostenitori: fanno parte di tale categoria quelle persone che, per particolari titoli e/o meriti, il Consiglio Direttivo riterrà opportuno invitare a suo insindacabile giudizio.

Hanno diritto al voto i Soci Fondatori e Aderenti.

 

Art.6 - Coloro che intendono essere Soci dovranno presentare domanda scritta.

Con la sottoscrizione della domanda, il presunto socio accetta l’obbligo di osservare lo Statuto Sociale ed eventuali Regolamenti interni approvati dall’Assemblea.

Le domande d’iscrizione saranno vagliate dal Consiglio Direttivo il quale, in caso di mancata accettazione ne darà comunicazione all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione.

 

Art.7 - L’Associazione provvede a rendere operanti le attività, per il conseguimento dei suoi fini, tramite le seguenti risorse:

• beni, mobili ed immobili;

• contributi, donazioni, lasciti e rimborsi;

• attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

• ogni altro tipo di entrate.

I contributi sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari, rendenti operanti attività a cui i Soci hanno aderito, stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

 

Art.8 - I Soci di cui all’Art. 5 Capoverso b) sono tenuti al pagamento annuale della quota sociale d’iscrizione, che verrà di anno in anno stabilita dal Consiglio Direttivo.

Ai Soci è, inoltre, fatto obbligo la corresponsione delle quote annuali che il Consiglio Direttivo stabilirà per rendere operanti l’attività delle discipline cui hanno aderito.

In caso di dimissioni da Socio, tutti i versamenti effettuati, anche straordinari, resteranno acquisiti all’Associazione.

 

Art.9 - Coloro che, loro malgrado, pur non avendone le possibilità materiali economiche, vogliano aderire all’Associazione per condividere le attività e conseguirne gli stessi fini, potrà comunque fare domanda di adesione.

Il Consiglio Direttivo, vagliata la domanda, potrà decidere di accettarla stabilendo come quota sociale annua e contributo per le attività svolte, lo svolgimento di compiti, incarichi, servizio ed assistenza per l’Associazione.

Essi saranno assegnati volta per volta dal Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci e/o rappresentanza, in base alle esigenze dell’Associazione stessa.

L’inadempienza o il rifiuto di incarichi, manifestato più volte, potrà mettere in atto uno dei provvedimento disciplinari, come all’Art.11.

 

Art.10 - I Soci che entro un mese dalla data di inizio dell’anno sociale non avranno provveduto al versamento della quota di iscrizione, saranno considerati dimissionari, così come dimissionari saranno considerati i Soci che non avranno versato, nei termini prestabiliti dal Consiglio Direttivo, le quote stabilite per rendere operante l’attività delle discipline cui hanno aderito.

 

Art.11 - Il Consiglio Direttivo può prendere a carico dei Soci, che per moralità o quant’altro possano recare danno alla comunità, i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) Rimprovero scritto;

b) Sospensione a tempo determinato;

c) Espulsione.

 

Art.12 - I Soci Aderenti che non abbiano superato il 18° anno di età dovranno far firmare la domanda d’iscrizione anche dai loro genitori o da chi ne fa le veci.

 

 

TITOLO III

 

Art.13 - Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea Generale dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo.

 

Art.14 - Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie e Straordinarie.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata almeno ogni 2 anni, non oltre 4 mesi dall’inizio dell’anno sociale, per approvare il bilancio e le relazioni presentate dal Consiglio Direttivo.

In sede di Assemblea Ordinaria vengono nominati n. 5 membri del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata con avviso murale affisso nella sede dell’Associazione con lettere inviate ai Soci 15 giorni prima della data di convocazione.

Le Assemblee Straordinarie potranno essere convocate per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di un terzo dei Soci Aderenti e/o Fondatori.

Le Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie saranno valide in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei Soci avente diritto al voto.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati per delega.

Per partecipare alle Assemblee i Soci dovranno essere in regola con l’iscrizione.

Ciascun Socio ha diritto al voto, non è consentita più di una delega per ciascun Socio.

 

Art.15 - Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 Consiglieri.

Di essi:

a) 2 saranno eletti dai Soci Aderenti, scelti tra quelli aventi diritto al voto;

b) 3 saranno designati dai Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i consiglieri: un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere, un Segretario.

Il Presidente o in coso di assenza il Vice-Presidente rappresentano l’Associazione di fronte ai Soci ed ai terzi.

 

Art.16 - Il Consiglio Direttivo attribuisce in seno o al di fuori del Consiglio stesso, gli incarichi ritenuti necessari, ne determina i compiti e le responsabilità.

Il Consigliere che mancherà a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario e sarà sostituito dai Soci Fondatori, se trattasi di Consigliere scelto da quest’ultimi o dal Socio che lo ha seguito in graduatoria nella votazione dell’Assemblea. La stessa procedura sarà seguita per la sostituzione di un Consigliere che dovesse lasciare la carica per qualsivoglia ragione. Le delibere del Consiglio saranno approvate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Le cariche sociali non sono retribuite, hanno la durata di due anni ed è ammessa la rielezione.

 

Art.17 - Il Consiglio Direttivo stabilisce le attività che possono essere svolte dall’Associazione, assumendosene la responsabilità dell’organizzazione e dello svolgimento.

Ogni attività verrà organizzata e distinta sotto la denominazione di Sezione. Ogni Sezione avrà vita autonoma rispetto alle altre.

Per costituire una nuova Sezione occorre presentare al Consiglio Direttivo una proposta sottoscritta da almeno 15 Soci.

La proposta dovrà indicare le soluzioni tecniche ed economiche. Per ciascuna Sezione il Consiglio Direttivo nomina il un Consultore, che risponderà dell’operato della Sezione stessa.

I Soci che aderiscono alla Sezione dovranno, oltre alla quota di iscrizione annuale, corrispondere le quote annuali che saranno stabilite per rendere operante l’attività delle Sezioni cui hanno aderito, come già previsto dall’Art. 8.

Il Consiglio Direttivo è investito di pieni poteri per il buon andamento dell’Associazione.

 

 

TITOLO IV

 

Art.18 - Lo scioglimento dell’Associazione Culturale KOKORO potrà essere decisa da un Assemblea Straordinaria appositamente convocata, purché sia ottenuta la maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dovrà nominare un Liquidatore.

Tutte le attrezzature che risultassero di proprietà dell’Associazione saranno cedute gratuitamente ad un’Associazione similare ad insindacabile giudizio dei soci fondatori.

 

Art.19 - Per quanto non è contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge in materia.

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